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Dal 27 settembre 2026 sono pienamente operative in Italia le nuove regole contro il greenwashing introdotte dal Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva europea (UE) 2024/825 ("Empowering Consumers for the Green Transition") modificando il Codice del Consumo. Le nuove disposizioni riguardano in modo diretto anche l'e-commerce, con obblighi specifici su consegne a basso impatto, riparabilità dei prodotti ed etichette di garanzia, e senza alcun periodo di tolleranza per la merce già fabbricata, ordinata o a scaffale: le aziende che vendono online in Italia devono quindi essere già in regola.

Cosa cambia per le asserzioni ambientali

Il decreto vieta le affermazioni ambientali generiche e non verificabili: espressioni come "eco-friendly", "green" o "amico dell'ambiente" sono lecite solo se accompagnate, sullo stesso mezzo di comunicazione, da una specificazione concreta e da un'evidenza di eccellenza ambientale riconosciuta (ad esempio l'Ecolabel UE, la certificazione ISO 14024 di tipo I, o normative europee equivalenti). Stessa sorte per i "loghi autodichiarati", cioè i bollini di sostenibilità costruiti internamente dall'azienda senza verifica di un ente terzo indipendente: da oggi sono vietati. Anche le dichiarazioni di "neutralità climatica" ("climate neutral", "CO2 neutral") cambiano natura: non possono più basarsi su compensazioni esterne al ciclo di vita del prodotto, e gli impegni futuri (come un obiettivo di "carbon neutrality" al 2030) richiedono un piano di attuazione dettagliato, con obiettivi misurabili e un controllo indipendente periodico (inno3; Studio Legale Stefanelli).

Gli obblighi specifici per chi vende online

Per l'e-commerce le novità sono particolarmente concrete. Durante il percorso d'acquisto deve essere resa visibile l'opzione di consegna a minore impatto ambientale, quando disponibile. Per prodotti dotati di un indice di riparabilità armonizzato a livello europeo, come smartphone e tablet, quell'indice va mostrato al consumatore prima dell'acquisto; per gli altri prodotti vanno comunque indicati la disponibilità di pezzi di ricambio, i relativi costi, le istruzioni di riparazione ed eventuali restrizioni. I prodotti connessi devono dichiarare per quanto tempo riceveranno aggiornamenti software. Infine, per le garanzie di durabilità commerciale superiori a quella legale diventa obbligatoria l'etichetta armonizzata "Garan", prevista dal regolamento di esecuzione UE 2025/1960: l'informazione deve comparire in forma chiara ed evidente prima della conferma dell'ordine, non nascosta nelle condizioni generali (inno3).

Sanzioni fino a 10 milioni di euro o al 4% del fatturato

A vigilare sull'applicazione delle nuove regole è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che può vietare la diffusione di messaggi ritenuti illegittimi e applicare sanzioni amministrative comprese tra 5.000 e 10.000.000 di euro, calibrate su gravità e durata della violazione. Nei casi più gravi, quando l'infrazione riguarda più Stati membri dell'Unione, la sanzione può arrivare fino al 4% del fatturato annuo dell'impresa. A seconda dei casi, alle sanzioni amministrative si possono affiancare profili di responsabilità penale per pratiche commerciali scorrette assimilabili a frode, oltre alla responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Studio Legale Stefanelli).

Perché riguarda aziende e consumatori italiani

Per i reparti marketing e legal delle aziende italiane che vendono online, comprese le PMI con un proprio store digitale, la scadenza del 27 settembre non è rinviabile: schede prodotto, banner pubblicitari, pagine di checkout e materiali promozionali vanno rivisti per rimuovere claim ambientali non supportati da certificazioni verificabili, prima ancora che arrivi un controllo dell'AGCM. Per chi acquista online, la novità più tangibile è l'obbligo di mostrare informazioni oggi spesso assenti o nascoste — indice di riparabilità, durata degli aggiornamenti software, garanzie reali — proprio nel momento in cui si sta decidendo un acquisto, non dopo.

Il commento di PINET

Per le aziende italiane di e-commerce, in particolare le PMI che negli ultimi anni hanno investito in comunicazione "green" spesso costruita su bollini interni o claim generici, la scadenza del 27 settembre comporta un lavoro di revisione tutt'altro che banale: rifare schede prodotto, banner e pagine di checkout su decine o centinaia di referenze ha un costo concreto, ed è un onere che pesa in proporzione di più sulle realtà più piccole rispetto ai grandi marketplace, già dotati di uffici legali e compliance strutturati. Resta inoltre da vedere quanto sarà tempestiva ed estesa l'attività di vigilanza dell'AGCM su un tessuto imprenditoriale molto frammentato, e se le sanzioni annunciate — fino al 4% del fatturato nei casi più gravi — verranno applicate con la stessa severità a piccoli operatori e a grandi piattaforme internazionali. Nel complesso, la direzione della norma appare condivisibile per la tutela del consumatore, ma la sua efficacia reale si misurerà nei prossimi mesi, quando si vedrà se ai controlli concreti corrisponderà un cambiamento visibile nelle pagine prodotto dei siti italiani.

Fonte: inno3 e Studio Legale Stefanelli