Ai contratti di cloud computing di una P.A., come del resto a tutti i contratti stipulati da una P.A. italiana con un operatore economico, si rendono applicabili, tra l’altro, sia le disposizioni relative ai contratti pubblici contenute nel Codice degli appalti pubblici e nel relativo Regolamento, sia le disposizioni sul contratto presenti nel codice civile. Al riguardo si osserva che, da una preliminare ricognizione operata da DigitPA su un limitato campione di contratti di cloud, risulta che attualmente tali servizi verrebbero offerti proponendo ai clienti, anche se Pubbliche Amministrazioni, 30 la sottoscrizione di contratti c.d. “per adesione” dove le clausole contrattuali risultano a scarsa (o nulla) negoziabilità. Tali strumenti contrattuali sono in effetti predisposti in via prevalente per un’utenza di tipo privato (società o privati cittadini) e quindi, sovente, non risultano del tutto coerenti con la vigente normativa che disciplina gli appalti pubblici di servizi. Si ritiene, di conseguenza, utile evidenziare di seguito quali sono le clausole contrattuali che è opportuno inserire in un contratto di cloud. In via preliminare si osserva che, posto che si ritiene (come precedentemente evidenziato) il contratto di cloud computing rientrante tra i contratti di appalto di servizi, risulta interessante soffermarsi brevemente sulla causa contrattuale, che fa parte dei requisiti che il codice civile prevede in generale per il contratto .
In particolare il contratto di cloud computing, in quanto contratto di appalto pubblico di servizi, ha la sua causa nell’erogazione del servizio richiesto rispettando gli SLA minimi pattuiti e ritenuti essenziali verso il pagamento del corrispettivo pattuito. Ne consegue che qualora il contratto non preveda un’obbligazione di risultato a carico dell’operatore economico aggiudicatario (ad esempio in caso di contratto di SaaS-cloud l’operatore economico non assicuri alla P.A. la fruizione con degli SLA minimi delle applicazioni messe a disposizione nell’infrastruttura cloud ma si preveda una fruizione “as is” – ovvero “così com’è”) verrebbe meno la causa contrattuale (in pratica viene meno l’interesse della PA ad utilizzare i servizi di cloud per i quali l’operatore economico non si assuma l’obbligo di rispettare SLA minimi ritenuti essenziali e cade quindi la giustificazione del correlato obbligo del pagamento del corrispettivo) e ne deriverebbe la nullità del contratto medesimo per mancanza appunto della causa. Si formulano alcune considerazioni limitatamente a clausole che in un contatto di cloud computing è opportuno valutare con particolare attenzione.